Il riconoscimento dell'invalidità, della disabilità o dell'handicap avviene a domanda dell'interessato, mediante un provvedimento della p.a. a carattere meramente dichiarativo. Se tale provvedimento è favorevole, sorgono lo status di invalido, disabile od handicappato, nonché il diritto alle conseguenti prestazioni previdenziali od assistenziali. Qualora l'istanza sia respinta, si possono attivare gli opportuni rimedi amministrativi (quando previsti) e giurisdizionali. Le controversie tra chi si pretende invalido, disabile od handicappato e l'ente erogatore delle prestazioni sono solitamente giudicate dal Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, anche se talora intervengono i giudici amministrativi, la Corte dei conti, giudice unico delle pensioni, oppure la Magistratura penale. Tuttavia gli scrittori ed i giudici preferiscono analizzare le questioni sostanziali a scapito di quelle processuali. L'attuale lavoro approfondisce quindi gli aspetti processuali, resi di particolare attualità dalle norme variate nell'estate 2015, nella convinzione che i procedimenti amministrativi (dove previsti) e il processo sono strumentali all'effettiva tutela del disabile o dell'handicappato. Das Urheberrecht an bibliographischen und produktbeschreibenden Daten und an den bereitgestellten Bildern liegt bei Informazioni Editoriali, I.E. S.r.l., oder beim Herausgeber oder demjenigen, der die Genehmigung erteilt hat. Alle Rechte vorbehalten.
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